Associazione Fabio Sassi - Statuto

Art. 12

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea di cui all'Art. 9 sono prese a maggioranza di voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Fanno eccezione le modifiche statutarie e la vendita di immobili di valore superiore ad 1/3 (un terzo) del patrimonio dell'Associazione risultante dall'ultimo bilancio approvato, che sono invece prese a maggioranza di voti validi e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Consiglio di Amministrazione

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un Consigliere, è facoltà del Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione facendo ricorso al primo dei non eletti, o nel caso non ve ne fossero, all'elenco dei soci attivi, chiedendone la convalida alla successiva assemblea.

I Consiglieri nominati a norma del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora, a causa di dimissioni, decesso o decadenza, il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di tre, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio, nella prima riunione, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto alle cariche associative, di qualsiasi natura esse siano, come previsto dall'art.3, comma3, L.R. 22/1993.

Art. 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice - Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione e compila i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. È sua facoltà nominare il Presidente Onorario dell'Associazione ed istituire il Comitato d'Onore eleggendone i membri.

Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Art. 17

Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, il Vicepresidente e, se nominati, il Tesoriere ed il Segretario hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza, e altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Presidente può assumere, nei casi di urgenza ed dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento. Il Presidente può delegare parte delle sue competenze ai signori Consiglieri, i quali opereranno, liberamente, nell'ambito del mandato loro conferito.

Collegio dei Revisori

Art. 18

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni dall'Assemblea.

I Revisori eletti nominano al loro interno un Presidente e partecipano alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Esercizi sociali e Bilancio

Art. 19

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n.460. Entro il mese successivo il bilancio dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea dei soci.

Scioglimento

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni O.N.L.U.S. di volontariato nell'ambito dei malati terminali o delle cure palliative, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Controversie

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, in quanto compromissibili, saranno devolute alla competenza di tre arbitri i quali saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio delle circoscrizione in cui ha sede l'Associazione. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22

Per tutto quanto non espressamente disposto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute.

Merate, 23 aprile 2007

Firmato: Domenico Basile
Firmato: Filippo Carlisi Notaio